Islam da «religione-stato» a religione? Mutamenti storici e doppia lealtą
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La scelta islamica della statualitą come forma della religione č mirata all'adozione del diritto statale come diritto della "Religione-Stato", un diritto positivo erga omnes configurato dai detentori del sapere religioso; tale statualitą utilizza la cogenza del potere statuale per imporre un diritto su misura per musulmani, e non per non credenti e apostati, soggetti quest'ultimi a pena capitale; un diritto positivo, per giunta, cristallizzato nei principi della immutabile sharia medievale, ancor oggi invocata da molti musulmani. Max Weber definiva un secolo fa il diritto musulmano un diritto non di tutti, ma "di ceto", cioč dei soli suoi credenti, un "particolarismo giuridico", non certo un fenomeno di dignitą universale...
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