Il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato
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La legge 220/2012, "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici" sancisce la possibilità, per i singoli condòmini, di procedere al distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato. Dal 18 giugno 2013, data dell'effettiva entrata in vigore, è possibile attivare il distacco anche senza la delibera dell'Assemblea di condominio. Questa rapida guida è un ausilio ad Amministratori, Professionisti tecnici e singoli proprietari per l'attivazione delle corrette procedure e metodi per il distacco, con le indicazione dei vantaggi e degli svantaggi di questa soluzione, tenendo conto di tutte le condizioni richieste dalle diverse normative in merito a: obbligo di valutazione dell'eventuale squilibrio termico prodotto o dell'aggravio di spesa per gli altri condomini; obbligo di partecipazione del condomino che si è distaccato alla spesa per la manutenzione dell'impianto centralizzato. Oltre alla fondamentale appendice normativa, la guida riporta un esempio di relazione tecnica con la quale il Professionista abilitato dimostra che la procedura non arrecherà "notevoli squilibri" o "aggravi di spesa" per gli altri condomini ed è possibile procedere al distacco senza l'attesa del benestare dell'Assemblea di condominio.
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